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Impianti sportivi comunali, ecco il testo del nuovo regolamento

23 dicembre 2016

Oggi cala il sipario sul testo proposto per il nuovo Regolamento per gli impianti sportivi di Roma Capitale

Nella tormentata storia recente dell’aggiornamento di questo regolamento non é mai accaduto che il lavoro di Commissione e Assessorato fosse reso pubblico in anticipo rispetto alla sua approvazione in Giunta.

Le novità introdotte con la nostra proposta sono tante, ne evidenzio le principali.

Si prevede una classificazione degli impianti sportivi – art. 3 – sulla base della loro redditività (i grandi impianti a vocazione sportiva) e la complessità della gestione (gli impianti sportivi di tipo A, B, C, D, E).

Le discipline sportive praticate negli impianti di proprietà di Roma Capitale – art. 8 – sono stabilite dall’Amministrazione comunale: in uno stadio per l’atletica si farà atletica, in un campo per il rugby si giocherà a rugby. Sembra banale ma oggi non è sempre così. I concessionari potranno introdurre la pratica di nuove discipline solo dopo averne ricevuto l’autorizzazione da parte del Dipartimento Competente. Il mancato rispetto di tale regola, così come l’esecuzione di lavori non autorizzati e il cambio di destinazione d’uso, comporterà la decadenza del concessionario.

La valutazione delle offerte – art. 13 – è effettuata sulla base di criteri con un peso variabile a seconda della tipologia di impianto. Per i grandi impianti a vocazione sportiva saranno riconosciuti punteggi massimo elevati al piano economico-finanziario, alla percentuale sul volume di affari per le attività non sportive da corrispondere a Roma Capitale, all’aumento rispetto al canone di concessione base. Viceversa, per gli impianti sportivi sarà data maggiore importanza al programma di gestione operativa, al programma di gestione delle attività sportive, alla pianta organica e alle figure professionali impiegate.

Le tariffe per lo svolgimento dell’attività sportiva – art. 8 – sono uguali per tutti gli impianti sportivi e variano solo in relazione alla tipologia di disciplina sportiva. Il canone di concessione – art. 7 – ne terrà conto: adottando il linguaggio del vecchio regolamento, i canoni saranno tutti “agevolati”.

La durata delle concessioni – art. 16 – è limitata ed è determinata nel bando di gara in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. Come sanno gli addetti ai lavori, gli impianti comunali sono tutti diversi e sarebbe un errore stabilire una durata massima uguale per tutti, così come differenziarla solo in base alla tipologia di impianto. Nei casi in cui si preveda l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamento (praticamente tutti), la durata della concessione sarà determinata sulla base di un equilibrio economico-finanziario da valutarsi ai sensi della normativa sui contratti pubblici.

L’affidamento a soggetti che siano già gestori di altri impianti sportivi comunali – art. 9 – è in linea generale vietata. Sarà però ammessa la partecipazione alla procedura per l’affidamento di un impianto sportivo comunale anche da parte di soggetti che siano già affidatari di altri impianti nel caso in cui non ci siano altre manifestazioni d’interesse.

L’inizio dell’attività sportiva – art. 15 – è subordinato all’avvenuto collaudo dei lavori, all’accatastamento, alla presentazione della domanda di agibilità dell’impianto stesso: nel caso in cui l’amministrazione metta a gara un impianto in condizioni di inagibilità, prima di aprirlo al pubblico sarà necessario metterlo a norma. Anche questo sembra banale, ma come sanno gli addetti ai lavori, si tratta di una vera e propria rivoluzione.

 

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