La sentenza del Tar sul bando per la maratona di Roma
Venerdì scorso il Tribunale Amministrativo Regionale ha pubblicato la propria sentenza al ricorso di Italia Marathon Club contro Roma Capitale, pronunciandosi a favore del Comune.
Per un anno i consiglieri di opposizione hanno dato lezione di buona amministrazione a noi “inesperti”. Vi ricordo le loro principali dichiarazioni:
Palumbo (PD): la maratona è “un evento privato” (sbagliato, la maratona è un evento pubblico)
Pelonzi (PD): l’assegnazione tramite avviso pubblico “è un colpo di mano” (sbagliato, è una basilare regola di buona amministrazione)
Palumbo (PD): “siamo di fronte alla follia più totale” (sbagliato, siamo di fronte a una ponderata e corretta valutazione)
Per mesi sono saliti in cattedra, coloro che in realtà sono responsabili di una “situazione di anomalia” durata oltre 20 anni quando, in maniera sostanzialmente immotivata, l’amministrazione comunale ha consentito l’organizzazione diretta dell’evento da parte dello stesso soggetto. Sono esattamente queste le parole usate dai giudici.
La sentenza ricostruisce in sintesi i fatti accaduti.
Nel 1994 il Comune di Roma, con delibera di Giunta Comunale n. 2765, ha ideato l’evento mediante l’assunzione e l’intestazione della manifestazione, d’accordo con la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Il primo affidamento della gestione dell’organizzazione della Maratona è stato oggetto di una selezione concorrenziale, aggiudicata in favore di Italia Marathon Club. Le edizioni della maratona dal 1995 al 2004 sono state affidate al medesimo soggetto in via diretta e senza il necessario confronto concorrenziale. Dal 2005 al 2017, inoltre, la maratona è stata direttamente organizzata dallo stesso soggetto, il quale si limitava a richiedere al Comune le relative autorizzazioni strumentali allo svolgimento della gara, con costi a carico dell’amministrazione.
Per tale lungo periodo di tempo l’inerzia dell’amministrazione ha causato un danno erariale, avendo consentito la gestione diretta della manifestazione da parte dello stesso soggetto (che ne ha tratto utili economici, derivanti anche dalla registrazione di marchi legati all’evento), senza incassare il relativo canone di concessione.
L’assegnazione tramite una procedura aperta è frutto di una più ponderata e corretta valutazione dell’originaria assunzione “pubblica” della manifestazione, la quale era stata di fatto lasciata alla gestione diretta dello stesso soggetto, contravvenendo alle basilari regole di buona amministrazione, che avrebbero viceversa imposto quanto meno una selezione comparativa, trattandosi di attribuire a privati chiari vantaggi economici e competitivi (per altro a fronte delle spese che il Comune deve sostenere per approntare i dovuti servizi strumentali allo svolgimento della gara) e di preservare anche utilità pubbliche (sia di natura immateriale che di ritorno economico per l’Ente).