Osservatorio sportivo capitolino, focus sui lavoratori nello sport
L’ultima riunione dell’Osservatorio è stata finalizzata a realizzare un approfondimento sulla figura del collaboratore sportivo.
Sono intervenuti Sergio Ardito, Alessio Capone, Beatrice Salvati, Peppe Patti, Enzo Corso, Sergio Gaviglia, Gabriella Pomposelli e Fabio Spadaccia.
Lo scopo della riunione è raccogliere osservazioni e suggerimenti in vista della riforma del settore sportivo dilettantistico che, finalmente, appare all’orizzonte sempre più vicina.
I lavoratori nel mondo dello sport sono oltre un milione e svolgono funzioni con varie modalità e riconoscimento economico ma, di questi, solo poche decine di migliaia godono dello status riconosciuto di “lavoratore”.
La figura del “collaboratore sportivo” è regolata tramite un contratto atipico, non espressamente disciplinato dal diritto civile. In base al contratto, le società non hanno nessun obbligo di iscrizione alla previdenza per i collaboratori i quali, volontariamente, possono aderire all’assistenza sanitaria integrativa.
I “collaboratori sportivi” percepiscono redditi sulla base dell’art. 67, comma 1, lettera m), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, classificati “redditi diversi” e relativi a indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine, dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Rientrano in questa fattispecie atleti, allenatori, giudici di gara, istruttori, tecnici sportivi in genere.
Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di Federazioni, EPS, società e associazioni sportive dilettantistiche. Rientrano in questa fattispecie collaboratori di segreteria, addetti alle iscrizioni, addetti alla contabilità.
Non è previsto un compenso minimo o un compenso orario uguale per tutti: il lavoratore “collaboratore sportivo” potrebbe avere più contratti di lavoro con più società ed essere pagato, in ognuna, con tariffe orarie diverse, svolgendo le stesse attività in luoghi differenti.
I compensi sportivi inferiori ai 10.000 euro annui, esclusi i rimborsi spese, non concorrono a formare reddito tassabile. Questa disposizione va letta in un’ottica tesa ad inquadrare tali servizi come semplici hobby e passatempi: compensi più elevati lasciano, invece, pensare ad un corrispettivo elargito in cambio di una vera e propria prestazione di lavoro. Idealmente, il compenso sportivo fissato nel limite dei 10.000 euro annui è da considerarsi, quindi, come un indennizzo per un’attività offerta dallo sportivo che non ha altro obiettivo che soddisfare le proprie passioni ed i propri ideali.