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Osservazioni al Regolamento per gli impianti sportivi di Roma Capitale

2 ottobre 2015

marino_sport

Tre ore dopo la pubblicazione del post L’atletica a Roma è abusiva, ieri è stata convocata una commissione sport per analizzare lo stato delle concessioni degli impianti sportivi di atletica leggera. La commissione è pubblica e la sala riunioni è molto ampia, quindi chi è interessato e non ha impegni lavorativi può partecipare: l’appuntamento è per lunedì 12 ottobre, ore 11, in via Capitan Bavastro 94 – sala riunioni al piano terra (link).

Il 6 ottobre, invece, si riunirà la commissione sport per discutere la proposta di nuovo regolamento per gli impianti sportivi di Roma Capitale elaborata dall’ex assessore Paolo Masini (martedì 6 ottobre, ore 11, stesso luogo).

Questo è il testo portato in commissione .

Le nostre principali proposte di modifica saranno le seguenti. Se avete altri suggerimenti scrivete a sport@roma5stelle.org.

Art. 3 – Definizioni

Lo sport (le discipline sportive e i relativi impianti) si deve distinguere in base alle sue funzioni sociali e al conseguente miglioramento del benessere e della qualità della vita dei cittadini, non in base alla redditività. La distinzione tra “impianti a rilevanza economica” e “impianti senza rilevanza economica” va eliminata.

Art. 4 – Classificazione degli impianti sportivi

La classificazione degli impianti e la relativa competenza (comunale o municipale) deve basarsi sui criteri del bacino di utenza e della disciplina sportiva praticata. Come per l’art. 3, la distinzione tra impianti con e senza rilevanza economica va eliminata.

Art. 6 – Affidamenti a Federazioni Sportive Nazionali

Gli affidamenti degli impianti sportivi devono essere effettuati tramite bandi pubblici. Le Federazioni Sportive Nazionali, così come gli Enti di Promozione Sportiva (che sono stati inspiegabilmente dimenticati dalla bozza che stiamo commentando) possono partecipare ai bandi relativi agli impianti di loro interesse e, presumibilmente, vincerli. L’art. 6 va eliminato in toto.

Art. 8 – Modalità e criteri per la concessione d’uso di spazi in impianti sportivi

L’articolo si propone di regolamentare impianti che non siano oggetto di concessioni in corso. Purtroppo questa è la situazione nella quale versano oggi decine di impianti sportivi ma è un’anomalia, dovuta alla mancanza di capacità di programmazione di chi governa la città, che non può certo essere considerata la norma.

Avere impianti con concessioni scaduti è una prospettiva inaccettabile, basta programmare le gare per tempo. Prevedere una simile situazione in un regolamento, come se fosse la normalità, è ridicolo e vergognoso. L’art. 8 va eliminato in toto.

Art. 10 – Canone di concessione a base di gara e criteri di determinazione

Non è possibile stabilire con uno studio parametrico la redditività di un impianto, perché ogni impianto è un caso unico. L’esperienza fallimentare di 20 anni di commissione stime lo dimostra. Pensare che pista di atletica in centro sia uguale a una stessa identica pista in periferia significa non sapere niente di sport. Il regolamento deve prevedere la possibilità di avere un canone negativo, ovvero che il comune versi dei contributi al gestore, quindi il concetto di “base d’asta” non deve essere preso in considerazione. In tal modo, gli impianti più “ricchi” che ospitano eventi a pagamento (ad es. concerti, come nel caso dell’ippodromo delle Capannelle) finanzieranno quelli più “poveri”. Infatti, l’obiettivo del regolamento non deve essere fare profitti, quanto piuttosto aumentare l’offerta sportiva pubblica (evitando, casomai, che i profitti li facciano i privati).

Art. 25 – Osservatorio sull’impiantistica sportiva

Si prevede l’istituzione di un osservatorio composto da Assessorato sport (che non esiste!), Assessorato scuola (che non si occupa di sport!) e Dipartimento sport (che non esiste!).

Molto più semplicemente, ma soprattutto logicamente, si dovrebbe prevedere l’esistenza di un Dipartimento e di un Assessorato che si occupino di sport, senza la creazione di entità fantasiose del tutto inutili e ridondanti. L’art. 25 va eliminato in toto.

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